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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 38
Articolo 38
Tasse e diritti di mantenimento
1. Il pagamento è annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.
2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'
articolo
109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.
3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto.
Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli.
Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli.
4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.
5.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119
.
6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2,
3 e 4
per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice
.
7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio è effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.
7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità quando risulti che, a causa della contitolarità con altro richiedente, non è applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.