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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 63-octies
Articolo 63-octies
Sospensione
1. Oltre ai casi previsti all'articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o nullità è sospeso nei seguenti casi:
a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-quinquies, comma 1;
b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando è pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, un procedimento di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il relativo provvedimento diviene inoppugnabile;
d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si fonda l'istanza di nullità, fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per fornire la prova del trasferimento;
e) in caso di morte o di perdita della capacità di agire del titolare del marchio contestato o quando detto titolare è sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando è emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di rappresentarlo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non è ritirata entro trenta giorni, essa è respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si è verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non è sostituito o non è cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il titolare non ha né il domicilio né la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sara' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-quater, del Codice.