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Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 15
Articolo 15
Divisione della domanda di marchio in domande parziali
1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.
2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.
a) il numero della domanda originaria;
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.
3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.