Menu
Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, Articolo 43
Articolo 43
Pubblicazioni
1. I Bollettini ufficiali - di seguito denominati "Bollettini" - dei titoli di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.
2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:
a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;
b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione,
limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del
presente regolamento;
limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del
presente regolamento;
c) le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del presente regolamento;
d) i rifiuti definitivi.
3. La pubblicazione del Bollettino puo' essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino puo' essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.