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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 94
Articolo 94
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.