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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 128
Articolo 128
Consulenza tecnica preventiva
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.