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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 160
Articolo 160
Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne
esprima
brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.
In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.