Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
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Preambolo
1Diritti di proprietà industriale
2 Costituzione ed acquisto dei diritti
3Trattamento dello straniero
4Priorità
5Esaurimento
6Comunione
7Oggetto della registrazione
8Ritratti di persone, nomi e segni notori
9Marchi di forma e altri segni non registrabili
10Stemmi
11Marchio collettivo
11-bis Marchio di certificazione.
11-ter Marchio storico di interesse nazionale.
12Novità
13Capacità distintiva
14Liceità e diritti di terzi
15Effetti della registrazione
16Rinnovazione
17Registrazione internazionale
18Protezione temporanea
19Diritto alla registrazione
20Diritti conferiti dalla registrazione
21Limitazioni del diritto di marchio
22Unitarietà dei segni distintivi
23Trasferimento del marchio
24Uso del marchio
25Nullità
26Decadenza
27Decadenza e nullità parziale
28Convalidazione
29Oggetto della tutela
30Tutela
31Oggetto della registrazione
32Novità
33Carattere individuale
33-bis Liceità
34Divulgazione
34-bis Protezione temporanea dei disegni e modelli.
35Prodotto complesso
36Funzione tecnica
37Durata della protezione
38Diritto alla registrazione ed effetti
39Registrazione multipla
40Registrazione contemporanea
41Diritti conferiti dal disegno o modello
42Limitazioni del diritto su disegno o modello
43Nullità
44Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
45Oggetto del brevetto
46Novità
47Divulgazioni non opponibili e priorità interna
48Attività inventiva
49Industrialità
50Liceità
51Sufficiente descrizione
52Rivendicazioni
53Effetti della brevettazione
54Effetti della domanda di brevetto europeo
55Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
56Diritti conferiti dal brevetto europeo
57Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
58Trasformazione della domanda di brevetto europeo
59 Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano.
60 Durata.
61Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari
62Diritto morale
63Diritti patrimoniali
64Invenzioni dei dipendenti
65 Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.
65-bis Uffici di trasferimento tecnologico.
66Diritto di brevetto
67Brevetto di procedimento
68Limitazioni del diritto di brevetto
69Onere di attuazione
70Licenza obbligatoria per mancata attuazione
70-bis Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria.
71Brevetto dipendente
72Disposizioni comuni
73Revoca della licenza obbligatoria
74Invenzioni militari
75Decadenza per mancato pagamento dei diritti
76Nullità
77Effetti della nullità
78Rinuncia
79Limitazione
80Licenza di diritto
81ABROGATO
81-bis Rinvio
81-ter Definizioni
81-quater Brevettabilità
81-quinquies Esclusioni
81-sexies Estensione della tutela
81-septies Limiti all'estensione della tutela
81-octies Licenza obbligatoria
82Oggetto del brevetto
83Il diritto alla brevettazione
84Brevettazione alternativa
85Durata ed effetti della brevettazione
86Rinvio
87Oggetto della tutela
88Requisiti della tutela
89Diritto alla tutela
90Contenuto dei diritti
91Limitazione dei diritti esclusivi
92Registrazione
93Decorrenza e durata della tutela
94Menzione di riserva
95Contraffazione
96Risarcimento del danno ed equo compenso
97Nullità della registrazione
98Oggetto della tutela
99Tutela
100Oggetto del diritto
101Costitutore
102Requisiti
103Novità
104Distinzione
105Omogeneità
106Stabilità
107Contenuto del diritto del costitutore
108Limitazioni del diritto del costitutore
109Durata della protezione
110Diritto morale
111Diritti patrimoniali
112Nullità del diritto
113Decadenza del diritto
114Denominazione della varietà
115 Licenze obbligatorie ed espropriazioni
116Rinvio
117Validità ed appartenenza
118Rivendica
119Paternità
120Giurisdizione e competenza
121Ripartizione dell'onere della prova
121-bis Diritto d'informazione
121-ter Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.
122Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza
122-bis Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario.
123Efficacia erga omnes
124Misure correttive e sanzioni civili
125 Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione .
126Pubblicazione della sentenza
127Sanzioni penali e amministrative
128 Consulenza tecnica preventiva
129Descrizione e sequestro
130Esecuzione di descrizione e sequestro
131Inibitoria
132Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito
133Tutela cautelare dei nomi a dominio
134 Norme in materia di competenza.
135Commissione dei ricorsi
136 Presentazione dei ricorsi.
136-bis Deposito del ricorso.
136-ter Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti.
136-quater Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali.
136-quinquiesFase preliminare all'udienza di trattazione
136-sexies Trattazione della controversia.
136-septies Deliberazioni del collegio giudicante.
136-octies Sospensione e interruzione del processo.
136-novies Estinzione del processo.
136-decies Procedimento di correzione.
136-undecies Provvedimenti cautelari.
136-duodecies Ottemperanza.
136-terdecies Impugnazioni.
137Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale
138Trascrizione
139Effetti della trascrizione
140Diritti di garanzia
141Espropriazione
142Decreto di espropriazione
143Indennità di espropriazione
144Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding
144-bis Sequestro conservativo
145Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding
146Interventi contro la pirateria
147Deposito delle domande e delle istanze
148Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito
149Deposito delle domande di brevetto europeo
150Trasmissione della domanda di brevetto europeo
151Deposito della domanda internazionale
152Requisiti della domanda internazionale
153Segretezza della domanda internazionale
154Trasmissione della domanda internazionale
155 Deposito di domande internazionali di disegni e modelli.
156Domanda di registrazione di marchio
157Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione
158Divisione della domanda di registrazione di marchio
159Domanda di rinnovazione di marchio
160Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
160-bis Procedura nazionale della domanda internazionale.
161Unicità dell'invenzione e divisione della domanda
162 Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
163Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
164Domanda di privativa per varietà vegetale
165Dichiarazione del costitutore
166Domanda di denominazione varietale
167Domanda di registrazione di disegni e modelli
168Domanda di registrazione delle topografie
169Rivendicazione di priorità
170Esame delle domande
170-bis Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche
170-ter Sanzioni
171Esame dei marchi internazionali
172Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
173Rilievi
174Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
175Deposito delle osservazioni dei terzi
176Deposito dell'opposizione
177Legittimazione all'opposizione
178Esame dell'opposizione e decisioni
179Estensione della protezione
180Sospensione della procedura di opposizione
181Estinzione della procedura di opposizione
182 Ricorso
183Nomina degli esaminatori
184Entrata in vigore della procedura di opposizione
184-bisDeposito dell'istanza di decadenza o nullità
184-ter Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità.
184-quaterEsame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
184-quinquies Prova d'uso.
184-sexies Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità.
184-septies Sospensione della procedura di nullità o decadenza.
184-octiesEstinzione della procedura di decadenza o nullità
184-novies Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità.
184-decies Ricorso.
185Raccolta dei titoli di proprietà industriale
185-bis Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.
185-terABROGATO
186Visioni e pubblicazioni
187Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
188Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali
189Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori
190Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
191Scadenza dei termini
192 Continuazione della procedura
193Reintegrazione
194Procedura di espropriazione
195Domande di trascrizione
196Procedura di trascrizione
197Annotazioni
198Procedure di segretazione militare
199Procedura di licenza obbligatoria
200Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
201Rappresentanza
202Albo dei consulenti
203Requisiti per l'iscrizione
204Titolo professionale oggetto dell'attività
205Incompatibilità
206Obbligo del segreto professionale
207Esame di abilitazione
208Esonero dall'esame di abilitazione
209Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
210Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
211Sanzioni disciplinari
212Assemblea degli iscritti all'Albo
213Compiti dell'assemblea
214Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
215Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale
216Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
217Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
218Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
219Sedute del Consiglio dell'ordine
220Procedimento disciplinare
221Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
222Tariffa professionale
223Compiti
224Risorse finanziarie
225Diritti di concessione e di mantenimento
226Termini e modalità di pagamento
227Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale
228Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
229 Tasse e diritti rimborsabili.
230Pagamento incompleto od irregolare
231Domande anteriori
232Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
233Nullità
234Trasferimento e licenza del marchio
235Decadenza per non uso
236Decadenza per uso ingannevole
237Domande anteriori
238Proroga della privativa
239Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore
240Nullità
241Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
242Durata della privativa
243 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
243-bis Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
244Trattamento delle domande
245Disposizioni procedurali
245-bis Regime transitorio.
246Disposizioni abrogative

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 198

Articolo 198
Procedure di segretazione militare

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
sessanta
giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di
sessanta
giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:
a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.
4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro
sessanta
giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa.
L'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.
10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'articolo 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall' invenzione, modello o topografia ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.