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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 136-sexies
Articolo 136-sexies
Trattazione della controversia
1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.
2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.
3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.
5. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.
7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.