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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 110
Articolo 110
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.