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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 131
Articolo 131
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
1-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
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1-ter.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
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1-quater.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
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2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.