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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 101
Articolo 101
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).