Menu
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 210
Articolo 210
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato è cancellato dall'albo:
a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 205;
c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell'accertato adempimento.