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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 161
Articolo 161
Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
Tale facoltà puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.