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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 211
Articolo 211
Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.