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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 180
Articolo 180
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;
d-bis) se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;
e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice.
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice.
e-ter) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b),c),d) ed
e-bis)
, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
3-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15
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