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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 100
Articolo 100
Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il
conferimento
del diritto di costitutore, puo' essere:a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'
entità
rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.