Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
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Preambolo
1Diritti di proprietà industriale
2 Costituzione ed acquisto dei diritti
3Trattamento dello straniero
4Priorità
5Esaurimento
6Comunione
7Oggetto della registrazione
8Ritratti di persone, nomi e segni notori
9Marchi di forma e altri segni non registrabili
10Stemmi
11Marchio collettivo
11-bis Marchio di certificazione.
11-ter Marchio storico di interesse nazionale.
12Novità
13Capacità distintiva
14Liceità e diritti di terzi
15Effetti della registrazione
16Rinnovazione
17Registrazione internazionale
18Protezione temporanea
19Diritto alla registrazione
20Diritti conferiti dalla registrazione
21Limitazioni del diritto di marchio
22Unitarietà dei segni distintivi
23Trasferimento del marchio
24Uso del marchio
25Nullità
26Decadenza
27Decadenza e nullità parziale
28Convalidazione
29Oggetto della tutela
30Tutela
31Oggetto della registrazione
32Novità
33Carattere individuale
33-bis Liceità
34Divulgazione
34-bis Protezione temporanea dei disegni e modelli.
35Prodotto complesso
36Funzione tecnica
37Durata della protezione
38Diritto alla registrazione ed effetti
39Registrazione multipla
40Registrazione contemporanea
41Diritti conferiti dal disegno o modello
42Limitazioni del diritto su disegno o modello
43Nullità
44Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
45Oggetto del brevetto
46Novità
47Divulgazioni non opponibili e priorità interna
48Attività inventiva
49Industrialità
50Liceità
51Sufficiente descrizione
52Rivendicazioni
53Effetti della brevettazione
54Effetti della domanda di brevetto europeo
55Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
56Diritti conferiti dal brevetto europeo
57Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
58Trasformazione della domanda di brevetto europeo
59 Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano.
60 Durata.
61Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari
62Diritto morale
63Diritti patrimoniali
64Invenzioni dei dipendenti
65 Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.
65-bis Uffici di trasferimento tecnologico.
66Diritto di brevetto
67Brevetto di procedimento
68Limitazioni del diritto di brevetto
69Onere di attuazione
70Licenza obbligatoria per mancata attuazione
70-bis Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria.
71Brevetto dipendente
72Disposizioni comuni
73Revoca della licenza obbligatoria
74Invenzioni militari
75Decadenza per mancato pagamento dei diritti
76Nullità
77Effetti della nullità
78Rinuncia
79Limitazione
80Licenza di diritto
81ABROGATO
81-bis Rinvio
81-ter Definizioni
81-quater Brevettabilità
81-quinquies Esclusioni
81-sexies Estensione della tutela
81-septies Limiti all'estensione della tutela
81-octies Licenza obbligatoria
82Oggetto del brevetto
83Il diritto alla brevettazione
84Brevettazione alternativa
85Durata ed effetti della brevettazione
86Rinvio
87Oggetto della tutela
88Requisiti della tutela
89Diritto alla tutela
90Contenuto dei diritti
91Limitazione dei diritti esclusivi
92Registrazione
93Decorrenza e durata della tutela
94Menzione di riserva
95Contraffazione
96Risarcimento del danno ed equo compenso
97Nullità della registrazione
98Oggetto della tutela
99Tutela
100Oggetto del diritto
101Costitutore
102Requisiti
103Novità
104Distinzione
105Omogeneità
106Stabilità
107Contenuto del diritto del costitutore
108Limitazioni del diritto del costitutore
109Durata della protezione
110Diritto morale
111Diritti patrimoniali
112Nullità del diritto
113Decadenza del diritto
114Denominazione della varietà
115 Licenze obbligatorie ed espropriazioni
116Rinvio
117Validità ed appartenenza
118Rivendica
119Paternità
120Giurisdizione e competenza
121Ripartizione dell'onere della prova
121-bis Diritto d'informazione
121-ter Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.
122Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza
122-bis Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario.
123Efficacia erga omnes
124Misure correttive e sanzioni civili
125 Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione .
126Pubblicazione della sentenza
127Sanzioni penali e amministrative
128 Consulenza tecnica preventiva
129Descrizione e sequestro
130Esecuzione di descrizione e sequestro
131Inibitoria
132Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito
133Tutela cautelare dei nomi a dominio
134 Norme in materia di competenza.
135Commissione dei ricorsi
136 Presentazione dei ricorsi.
136-bis Deposito del ricorso.
136-ter Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti.
136-quater Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali.
136-quinquiesFase preliminare all'udienza di trattazione
136-sexies Trattazione della controversia.
136-septies Deliberazioni del collegio giudicante.
136-octies Sospensione e interruzione del processo.
136-novies Estinzione del processo.
136-decies Procedimento di correzione.
136-undecies Provvedimenti cautelari.
136-duodecies Ottemperanza.
136-terdecies Impugnazioni.
137Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale
138Trascrizione
139Effetti della trascrizione
140Diritti di garanzia
141Espropriazione
142Decreto di espropriazione
143Indennità di espropriazione
144Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding
144-bis Sequestro conservativo
145Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding
146Interventi contro la pirateria
147Deposito delle domande e delle istanze
148Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito
149Deposito delle domande di brevetto europeo
150Trasmissione della domanda di brevetto europeo
151Deposito della domanda internazionale
152Requisiti della domanda internazionale
153Segretezza della domanda internazionale
154Trasmissione della domanda internazionale
155 Deposito di domande internazionali di disegni e modelli.
156Domanda di registrazione di marchio
157Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione
158Divisione della domanda di registrazione di marchio
159Domanda di rinnovazione di marchio
160Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
160-bis Procedura nazionale della domanda internazionale.
161Unicità dell'invenzione e divisione della domanda
162 Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
163Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
164Domanda di privativa per varietà vegetale
165Dichiarazione del costitutore
166Domanda di denominazione varietale
167Domanda di registrazione di disegni e modelli
168Domanda di registrazione delle topografie
169Rivendicazione di priorità
170Esame delle domande
170-bis Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche
170-ter Sanzioni
171Esame dei marchi internazionali
172Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
173Rilievi
174Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
175Deposito delle osservazioni dei terzi
176Deposito dell'opposizione
177Legittimazione all'opposizione
178Esame dell'opposizione e decisioni
179Estensione della protezione
180Sospensione della procedura di opposizione
181Estinzione della procedura di opposizione
182 Ricorso
183Nomina degli esaminatori
184Entrata in vigore della procedura di opposizione
184-bisDeposito dell'istanza di decadenza o nullità
184-ter Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità.
184-quaterEsame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
184-quinquies Prova d'uso.
184-sexies Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità.
184-septies Sospensione della procedura di nullità o decadenza.
184-octiesEstinzione della procedura di decadenza o nullità
184-novies Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità.
184-decies Ricorso.
185Raccolta dei titoli di proprietà industriale
185-bis Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.
185-terABROGATO
186Visioni e pubblicazioni
187Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
188Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali
189Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori
190Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
191Scadenza dei termini
192 Continuazione della procedura
193Reintegrazione
194Procedura di espropriazione
195Domande di trascrizione
196Procedura di trascrizione
197Annotazioni
198Procedure di segretazione militare
199Procedura di licenza obbligatoria
200Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
201Rappresentanza
202Albo dei consulenti
203Requisiti per l'iscrizione
204Titolo professionale oggetto dell'attività
205Incompatibilità
206Obbligo del segreto professionale
207Esame di abilitazione
208Esonero dall'esame di abilitazione
209Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
210Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
211Sanzioni disciplinari
212Assemblea degli iscritti all'Albo
213Compiti dell'assemblea
214Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
215Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale
216Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
217Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
218Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
219Sedute del Consiglio dell'ordine
220Procedimento disciplinare
221Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
222Tariffa professionale
223Compiti
224Risorse finanziarie
225Diritti di concessione e di mantenimento
226Termini e modalità di pagamento
227Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale
228Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
229 Tasse e diritti rimborsabili.
230Pagamento incompleto od irregolare
231Domande anteriori
232Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
233Nullità
234Trasferimento e licenza del marchio
235Decadenza per non uso
236Decadenza per uso ingannevole
237Domande anteriori
238Proroga della privativa
239Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore
240Nullità
241Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
242Durata della privativa
243 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
243-bis Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
244Trattamento delle domande
245Disposizioni procedurali
245-bis Regime transitorio.
246Disposizioni abrogative

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 173

Articolo 173
Rilievi

1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del
Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove
varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni
...
, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione
, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande
sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali,
degli atti e dei documenti in essi contenuti
.