Menu
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 181
Articolo 181
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione è ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;
e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.
e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.