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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 136-decies
Articolo 136-decies
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.