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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 37
Articolo 37
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.