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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 158
Articolo 158
Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso
contro la decisione relativa alla registrazione del marchio
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4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.