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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 230
Articolo 230
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato.
La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare
. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131.