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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 136-quinquies
Articolo 136-quinquies
Fase preliminare all'udienza di trattazione
1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno
trenta giorni
liberi prima della stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.