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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 219
Articolo 219
Sedute del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.