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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 187
Articolo 187
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;
f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.
f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.