Menu
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 201
Articolo 201
Rappresentanza
1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.