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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 209
Articolo 209
Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale
in Italia che puo' consistere anche nella sede
dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.