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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 83
Articolo 83
Conversione in procedura liquidatoria
1. In ogni caso di revoca
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il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca
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consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.