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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 301
Articolo 301
Organi della liquidazione coatta amministrativa
1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
Si applicano gli articoli 356 e 358.
E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.