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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 316
Articolo 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
b)
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;
b)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83
. c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.