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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 346
Articolo 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.