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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 226
Articolo 226
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
Si applica l'articolo 208, comma 3.