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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 37
Articolo 37
Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. La domanda di accesso
agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.