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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 160
Articolo 160
Creditore di più coobbligati solidali
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.