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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 332
Articolo 332
Denuncia di crediti inesistenti
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.