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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 145
Articolo 145
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.