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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 202
Articolo 202
Effetti della domanda
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.