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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 30
Articolo 30
Conflitto positivo di competenza
1.
Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto
da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.