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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 288
Articolo 288
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo
1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.