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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 353
Articolo 353
Istituzione di un osservatorio permanente
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro
sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal
titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa
.
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.