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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 72
Articolo 72
Revoca dell'omologazione
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla
presentazione della relazione finale
.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.