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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 205
Articolo 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.