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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 159
Articolo 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.