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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 382
Articolo 382
Cause di scioglimento delle società di persone
1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.".
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.".
3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."