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Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 157
Articolo 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.