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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 77
Articolo 77
Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite
alla data di insediamento
delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71.