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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 67
Articolo 67
Decisione
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.