Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
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Preambolo
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Capo I
Del giudice tributario e i suoi ausiliari
1Gli organi della giurisdizione tributaria
2Oggetto della giurisdizione tributaria
3Difetto di giurisdizione
4Competenza per territorio
4-bisCompetenza del giudice monocratico
5Incompetenza
6Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
7Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
8Errore sulla norma tributaria
9Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
10Le parti
11Capacità di stare in giudizio
12Assistenza tecnica
13ABROGATO
14Litisconsorzio ed intervento
15Spese del giudizio
16Comunicazioni e notificazioni
16-bisComunicazioni, notificazioni e depositi telematici
17Luogo delle comunicazioni e notificazioni
17-bisABROGATO
Capo III
Forma degli atti
17-terDegli atti in generale
TITOLO SECONDO
Il processo
Capo I
Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione I
Introduzione del giudizio
18Il ricorso
19Atti impugnabili e oggetto del ricorso
20Proposizione del ricorso
21Termine per la proposizione del ricorso
22Costituzione in giudizio del ricorrente
23Costituzione in giudizio della parte resistente
24Produzione di documenti e motivi aggiunti
25Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
25-bisPotere di certificazione di conformità
26Assegnazione del ricorso
Sezione II
L'esame preliminare del ricorso
27Esame preliminare del ricorso
28Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
29Riunione dei ricorsi
Sezione III
La trattazione della controversia
30Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
31Avviso di trattazione
32Deposito di documenti e di memorie
33Trattazione in camera di consiglio
34Discussione in pubblica udienza
34-bisUdienza a distanza
35Deliberazioni del collegio giudicante
Sezione IV
La decisione della controversia
36Contenuto della sentenza
37Pubblicazione e comunicazione della sentenza
38Richiesta di copie e notificazione della sentenza
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
39Sospensione del processo
40Interruzione del processo
41Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
42Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
43Ripresa del processo sospeso o interrotto
44Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
45Estinzione del processo per inattività delle parti
46Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
47Sospensione dell'atto impugnato
47-bisSospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
47-terDefinizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
48Conciliazione fuori udienza
48-bisConciliazione in udienza
48-bis.1Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
48-terDefinizione e pagamento delle somme dovute
Capo III
Le impugnazioni
Sezione I
Le impugnazioni in generale
49Disposizioni generali applicabili
50I mezzi d'impugnazione
51Termini d'impugnazione
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
52Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
53Forma dell'appello
54Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
55Provvedimenti presidenziali
56Questioni ed eccezioni non riproposte
57Domande ed eccezioni nuove
58Nuove prove in appello
59Rimessione alla commissione provinciale
60Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
61Norme applicabili
Sezione III
Il ricorso per cassazione
62Norme applicabili
62-bisProvvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
63Giudizio di rinvio
Sezione IV
La revocazione
64Sentenze revocabili e motivi di revocazione
65Proposizione della impugnazione
66Procedimento
67Decisione
67-bisEsecuzione provvisoria
Capo IV
L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
68Pagamento del tributo in pendenza del processo
69Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
69-bisABROGATO
70Giudizio di ottemperanza
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
71Norme abrogate
72Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado
73ABROGATO
74Controversie pendenti davanti alla corte di appello
75Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
76Controversie in sede di rinvio
77Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
78Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
79Norme transitorie e finali 52
80Entrata in vigore

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 72

Articolo 72
Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado

1. Le controversie pendenti dinanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.
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1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.
2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle
corti di giustizia tributaria di primo grado
entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
4. Le segreterie delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.
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5. Le segreterie delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1 .