Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
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Preambolo
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Capo I
Del giudice tributario e i suoi ausiliari
1Gli organi della giurisdizione tributaria
2Oggetto della giurisdizione tributaria
3Difetto di giurisdizione
4Competenza per territorio
4-bisCompetenza del giudice monocratico
5Incompetenza
6Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
7Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
8Errore sulla norma tributaria
9Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
10Le parti
11Capacità di stare in giudizio
12Assistenza tecnica
13ABROGATO
14Litisconsorzio ed intervento
15Spese del giudizio
16Comunicazioni e notificazioni
16-bisComunicazioni, notificazioni e depositi telematici
17Luogo delle comunicazioni e notificazioni
17-bisABROGATO
Capo III
Forma degli atti
17-terDegli atti in generale
TITOLO SECONDO
Il processo
Capo I
Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione I
Introduzione del giudizio
18Il ricorso
19Atti impugnabili e oggetto del ricorso
20Proposizione del ricorso
21Termine per la proposizione del ricorso
22Costituzione in giudizio del ricorrente
23Costituzione in giudizio della parte resistente
24Produzione di documenti e motivi aggiunti
25Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
25-bisPotere di certificazione di conformità
26Assegnazione del ricorso
Sezione II
L'esame preliminare del ricorso
27Esame preliminare del ricorso
28Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
29Riunione dei ricorsi
Sezione III
La trattazione della controversia
30Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
31Avviso di trattazione
32Deposito di documenti e di memorie
33Trattazione in camera di consiglio
34Discussione in pubblica udienza
34-bisUdienza a distanza
35Deliberazioni del collegio giudicante
Sezione IV
La decisione della controversia
36Contenuto della sentenza
37Pubblicazione e comunicazione della sentenza
38Richiesta di copie e notificazione della sentenza
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
39Sospensione del processo
40Interruzione del processo
41Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
42Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
43Ripresa del processo sospeso o interrotto
44Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
45Estinzione del processo per inattività delle parti
46Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
47Sospensione dell'atto impugnato
47-bisSospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
47-terDefinizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
48Conciliazione fuori udienza
48-bisConciliazione in udienza
48-bis.1Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
48-terDefinizione e pagamento delle somme dovute
Capo III
Le impugnazioni
Sezione I
Le impugnazioni in generale
49Disposizioni generali applicabili
50I mezzi d'impugnazione
51Termini d'impugnazione
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
52Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
53Forma dell'appello
54Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
55Provvedimenti presidenziali
56Questioni ed eccezioni non riproposte
57Domande ed eccezioni nuove
58Nuove prove in appello
59Rimessione alla commissione provinciale
60Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
61Norme applicabili
Sezione III
Il ricorso per cassazione
62Norme applicabili
62-bisProvvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
63Giudizio di rinvio
Sezione IV
La revocazione
64Sentenze revocabili e motivi di revocazione
65Proposizione della impugnazione
66Procedimento
67Decisione
67-bisEsecuzione provvisoria
Capo IV
L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
68Pagamento del tributo in pendenza del processo
69Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
69-bisABROGATO
70Giudizio di ottemperanza
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
71Norme abrogate
72Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado
73ABROGATO
74Controversie pendenti davanti alla corte di appello
75Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
76Controversie in sede di rinvio
77Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
78Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
79Norme transitorie e finali 52
80Entrata in vigore

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 7

Articolo 7
Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, puo' essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.
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5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.